Rubrica Rivista Ambiente Prevenzione e Soccorso N.114-115/2018

A cura di Avv. Gianluca Limardi

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ – 28/06/2018, n. 17045
RIFIUTI – Sito contaminato – Danno ambientale – Giurisprudenza comunitaria – Interventi di bonifica ed esclusione di responsabilità in capo ai proprietari incolpevoli.

In tema di risarcimento o rispristino ambientale, si deve escludere la responsabilità in capo ai proprietari incolpevoli, dal momento che una simile responsabilità sarebbe contraria alle evoluzioni del diritto in materia di danno ambientale. Anche la giurisprudenza comunitaria ha statuito che, secondo la normativa vigente, in caso di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non è possibile imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza, di emergenza e di bonifica del sito contaminato al proprietario incolpevole in quanto estraneo all’attività di inquinamento, sussistendo in capo a quest’ultimo una mera responsabilità patrimoniale limitata al valore dei terreni, esigibile seguito degli interventi di bonifica. Fattispecie: interventi diretti alla tutela dell’integrità dell’ambiente lagunare attraverso azioni di disinquinamento, bonifica e/o messa in sicurezza dei siti.


TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 31 luglio 2018, n. 766

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Definizione di un’area quale sito contaminato – Art. 240, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 152/2006.

Secondo l’art. 240 comma 1 lett. e) del Codice dell’Ambiente è possibile definire un’area come “sito contaminato” in quanto essa sia stata fatta oggetto di una preventiva caratterizzazione, formalmente approvata dalla Autorità competente, avente le caratteristiche indicate nell’allegato 2 alla Parte V del D. L.vo 152/2006, in attuazione della quale siano state pertanto effettuate delle campionature le cui analisi abbiano consentito di rilevare il superamento dei valori di CSR ed abbiano altresì consentito di delimitare l’area contaminata. Pertanto, l’analisi del rischio è un adempimento obbligatorio ex lege posto a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento.

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28 agosto 2018, n. 39036

REATI AMBIENTALI – Emissioni in atmosfera – Tenuità del fatto – Art. 279, comma 2 del D.L.vo 152/2006.

In materia di emissioni in atmosfera, è esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, sul rilievo della pericolosità per l’ambiente e la salute, trattandosi di condotte volte a sottrarre l’attività potenzialmente lesiva dei beni giuridici indicati al controllo degli organi di vigilanza (nella specie, si trattava del reato di cui all’art. 279, comma 2 del D.L.vo 152/2006, per non avere rispettato quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione finalizzato al contenimento delle emissioni in atmosfera, e comma 3, per non avere comunicato preventivamente agli enti competenti la data di avviamento dell’impianto). E’, quindi, la pericolosità della condotta, ossia del non rispettare l’autorizzazione e non comunicare la data di avviamento dell’impianto, ad escludere la tenuità del fatto.

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28 agosto 2018, n. 39032

RESPONSABILITA’ AMBIENTALI – Reati Ambientali – Causa di forza maggiore – Inquinamento delle acque. Con riguardo ai reati ambientali, non può rientrare tra gli eventi di forza maggiore (art. 45 cod. pen.) l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di inquinamento delle acque per difficoltà economiche dell’impresa titolare degli scarichi: la forza maggiore si concreta soltanto in un evento, derivante dalla natura o da fatto dell’uomo, che non può essere preveduto o impedito. Le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore che, dipendendo da un fatto imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere inevitabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente. Nei reati omissivi, in particolare, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.