A cura di Avv. Gianluca Limardi
CONSIGLIO DI STATO, Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 6095
FAUNA – Piani di abbattimento fauna – metodi ecologici- principio di precauzione.
Alla luce del principio di precauzione, occorre accordare prevalenza ad un’interpretazione che faccia salva l’applicazione della più rigorosa norma di tutela della fauna selvatica.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24 gennaio 2019, n. 3598.
RIFIUTI. Smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi – Abbrucciamento di residui vegetali e luogo di produzione – Assenza di titolo abilitativo. Condotta eccedente l’art. 182, comma 6 bis d. lgs. n. 152/2006. Art. 256, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 152/2006.
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma , lett. a), D.L.vo 152/2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6- bis, primo e secondo periodo. Invece, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del medesimo decreto, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 29 gennaio 2019, n. 4238.
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Fanghi di depurazione destinati all’agricoltura – Reflui assimilabili a quelli civili – Disciplina applicabile e limiti – Cicli di lavorazione e processi di depurazione.
I fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi “non assimilabili”, sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall’art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all’agricoltura. Quest’ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva (Direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278) che il decreto legislativo “de quo” ha recepito.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01 febbraio 2019, n. 4973
RIFIUTI – Reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Natura di reato di pericolo – Principio della personalità della responsabilità penale – Verifiche e compiti del giudice di merito.
Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante“, essendo irrilevante l’assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. In questo delicato settore del diritto penale, il compito del giudice di merito si risolve, nel rispetto assoluto dei principio della personalità della responsabilità penale, in un accertamento diretto a verificare, specialmente nell’interpretazione dei reati formali e di pericolo presunto, che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice. Infatti, nei reati di pericolo, l’offesa al bene giuridico protetto si traduce in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato.