di Avv. Gianluca Limardi – Articolo pubblicato su Filodiritto.it il 16 Maggio 2019
L’espresso riconoscimento del diritto dei cittadini di associarsi, liberamente e senza autorizzazione, sancito dall’articolo 18 della Costituzione, unitamente al più generale principio espresso dalla stessa all’articolo 2, hanno influenzato, tanto nella loro interpretazione quanto nella loro applicazione, le norme contenute nel Libro Primo Capo III (artt. 36 – 42) relative alle associazioni non riconosciute ed ai comitati.
A ciò si aggiunga l’impatto costituito dalle prescrizioni contenute nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E. dove è espressamente previsto (all’articolo 12 comma I) che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico …”.
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