Gli organi delle associazioni

Di Avv. Gianluca Limardi – Studio Limardi

Articolo Pubblicato sulla rivista Filodiritto il 14 gennaio 2022. Tutti i diritti sono di Filodiritto.
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Com’è noto, il Codice Civile distingue tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute, cioè tra quelle che, appunto, hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quelle che ne sono prive. Le prime, unitamente alle fondazioni, sono regolamentate dagli artt. 14 – 35, le seconde dagli artt. 36-38 del codice.

Entrambe le tipologie di associazione hanno soggettività giuridica e possiedono, quindi, capacità giuridica. Questo permette loro di essere, come le persone fisiche, titolari di situazioni giuridiche soggettive. Ciò che le differenzia è, appunto, la circostanza che abbiano ottenuto o meno il riconoscimento della personalità giuridica.

Dal tale riconoscimento deriva l’acquisizione dell’autonomia patrimoniale perfetta (cioè la dotazione di un autonomo patrimonio) per l’associazione che l’ha ottenuto. Al contrario, secondo il dettato dell’art. 38 c.c., nell’associazione non riconosciuta (dotata soltanto di un fondo comune), per le obbligazioni assunte delle persone che rappresentano l’associazione, i terzi non soltanto possono fare valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle stesse obbligazioni rispondono “personalmente e solidamente” le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Per tali non dovendosi intendere, tuttavia, quelle che hanno la mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì coloro i quali hanno concretamente svolto l’attività negoziale per conto dell’associazione, risoltasi con la creazione di rapporti obbligatori tra quest’ultima ed i terzi.

Ciò premesso, il Codice Civile (artt. 18 – 24) prevede espressamente, per le associazioni riconosciute, due organi fondamentali: quello amministrativo e l’assemblea degli associati. Nulla precisa, invece, per quelle non riconosciute, limitandosi a prevedere, all’art. 36, che l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.

L’Assemblea rappresenta l’organo principale (sovrano) dell’associazione, quello che esprime e garantisce il carattere democratico della compagine. Essa è, pertanto, l’organo collegiale deliberante, attraverso la quale si esprime la volontà degli associati.

L’assemblea si occupa delle decisioni fondamentali relative alla vita dell’ente ed ha una competenza necessaria ed inderogabile in materia di: approvazione del bilancio annuale; modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto; scioglimento anticipato dell’associazione e devoluzione del patrimonio; nomina e revoca degli amministratori; esclusione degli associati per gravi motivi. Alle suddette competenze, si vanno poi ad aggiungere quelle, eventuali ed ulteriori, espressamente riconosciute dallo statuto all’assemblea.

L’organo assembleare, generalmente, riunisce tutti gli associati. Lo statuto può prevedere, tuttavia, una diversa tipologia di assemblea, quando è formata da delegati eletti, a loro volta, dagli associati.

L’art 20 c.c. prevede che l’assemblea debba essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, qualora l’organo amministrativo non provveda, la convocazione dell’assemblea può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Ai sensi dell’art. 21 del codice civile, l’assemblea delibera a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, sempre a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti. Sono, inoltre, previste maggioranze qualificate per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

La dottrina prevalente ritiene che le deliberazioni assembleari rappresentino un atto collegiale con la quale si esprime la volontà, unica ed impersonale, dell’associazione. Ciò in base alla considerazione che l’assemblea debba ritenersi come un vero e proprio organo dell’associazione, attraverso la quale quest’ultima si esprime e decide.

Le deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero, seppure l’intervenuto annullamento della deliberazione non pregiudichi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede (art. 23 c.c.).

La dottrina e la giurisprudenza prevalente sono concordi nel ritenere che alle deliberazioni assembleari invalide sia applicabile esclusivamente la disciplina del contratto sull’annullabilità, essendo fatta salva l’acquisizione dei diritti da parte dei terzi in buona fede. Non può, tuttavia tacersi come parte della dottrina e della giurisprudenza, in presenza di vizi così gravi da privare l’atto degli stessi requisiti minimi essenziali, ritenga invece che le deliberazioni possano essere affette da nullità, con tutto quanto ne consegue, anzitutto rispetto ai termini di impugnabilità.

Come sopra già precisato, il Codice Civile, prevede per le associazioni riconosciute, accanto all’organo deliberante assembleare, anche l’Organo Amministrativo, qualificandolo genericamente come “amministratori”.

Seppure il legislatore non abbia fornito una definizione precisa della figura degli amministratori, è indubbio come essi siano, necessariamente, persone fisiche (una o più), elette dall’assemblea per esercitare l’attività amministrativa, esecutiva e gestionale volta al raggiungimento dello scopo associativo dell’ente.

Gli amministratori sono legati all’ente da un rapporto organico e, secondo quanto previsto dall’art. 18 c.c., sono responsabili verso quest’ultimo secondo le norme del mandato. In realtà, la migliore dottrina ha sottolineato come, in effetti, l’amministratore non sia un mandatario, bensì un soggetto dotato di un potere di rappresentanza che, contemporaneamente, è un organo interno dell’associazione. Il rapporto tra ente ed amministratore si configurerebbe, quindi, più come un contratto di amministrazione che come un mandato.

Da tale impostazione conseguirebbe, peraltro, l’ammissibilità della nomina ad amministratore anche di un soggetto esterno all’associazione, seppure permarrebbe, comunque, l’opportunità che l’assemblea scelga per tale ruolo persone che facciano parte dell’associazione.

In ogni caso, ai sensi del citato art.18, gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le prescrizioni del mandato. Ciò significa che devono eseguire la prestazione con perizia e diligenza, in assenza delle quali saranno responsabili nei confronti dell’associazione e dovranno risarcire l’eventuale danno arrecato.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, così come previsto dall’art. 22 c.c., devono essere deliberate dall’assemblea. La loro responsabilità è esclusa nel caso in cui non abbiano partecipato all’atto da cui è derivato il danno, salvo il caso in cui non abbiano espresso il loro dissenso nonostante fossero a conoscenza del pregiudizio che ne sarebbe derivato per l’ente.

L’art. 29 prevede, altresì, per l’organo amministrativo il divieto, pena la responsabilità personale e solidale degli amministratori, di compiere nuove azioni appena gli venga comunicato il provvedimento di estinzione o scioglimento dell’ente.

Poiché l’associazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi, gli amministratori sono legittimati sia a tutelarne i rapporti sociali, sia ad esercitare l’azione giudiziale per conto dell’ente (attraverso, appunto i soggetti ai quali è conferita la rappresentanza legale).

L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere limitazioni al potere agli amministratori ma, in assenza di specifiche previsioni in tal senso, deve ritenersi che il loro potere sia di carattere complessivo, potendo essi compiere tanto gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In linea generale, agli amministratori vengono assegnati compiti di gestione in base a quanto previsto e deliberato dall’assemblea, seguendo cioè le linee guida indicate da quest’ultima.

Come sopra già precisato, l’associazione riconosciuta gode di una autonomia patrimoniale perfetta, gli amministratori non rispondono, quindi, personalmente dei debiti dell’ente.

In concreto l’organo amministrativo può essere costituito da un amministratore unico, oppure, più frequentemente, da un organo collegiale: il Consiglio di amministrazione o il Consiglio direttivo.

Normalmente, oltre all’assemblea ed agli amministratori è prevista anche la figura del Presidente, a cui viene riconosciuta e demandata la rappresentanza legale dell’associazione. Al presidente spetta l’attività di direzione e coordinamento di tutto quanto deliberato e deciso tanto dall’assemblea, quanto dall’organo amministrativo. In genere fa parte di quest’ultimo ed opera su incarico dello stesso (che a sua volta agisce sulla base delle deliberazioni ed indicazioni assembleari).

In molti casi, ai suddetti organi se ne aggiunge anche uno di controllo, che può anche essere monocratico: il Revisore legale dei conti e/o il Collegio Sindacale.

La funzione dell’organo di controllo è, evidentemente, quella di vigilare sul rispetto delle previsioni di legge e di quelle statutarie e di vigilare sulla correttezza amministrativa delle operazioni eseguite dall’ente, nonché, in caso di nomina del Revisore dei conti, anche di operare un controllo contabile delle stesse.

L’associazione può, infine, dotarsi, facoltativamente, anche di un organo deputato al migliore funzionamento dell’ente, garante del rispetto delle disposizioni statutarie e con funzioni di composizione di eventuali controversie insorte tra organi dell’associazione e tra organi ed associati. Tale organo assume, nella quasi totalità dei casi, la denominazione di Collegio dei Probiviri.

Abbiamo sopra già chiarito come il Codice Civile lasci alle associazioni non riconosciute un’amplissima discrezionalità nel disciplinare la propria struttura interna. Tuttavia, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, hanno ripetutamente confermato come, anche questa tipologia di associazioni, analogamente a quelle riconosciute, dovrebbero dotarsi, attraverso le previsioni del proprio atto costitutivo e del proprio statuto, di taluni organi (sostanzialmente di tipo deliberativo ed amministrativo). Ciò al fine di razionalizzare, ed anzitutto garantire, il perseguimento dello scopo istituzionale.

A completamento del quadro, occorre precisare come, nel caso in cui un’associazione, anzitutto non riconosciuta, intenda assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, abbia comunque l’obbligo di conformarsi a quanto specificamente previsto dagli artt. 23 e ss D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni).

L’ente dovrà, quindi, necessariamente, prevedere: l’assemblea come organo deliberante; un organo di amministrazione e, eventualmente, anche un organo di controllo. In particolare il Revisore legale dei conti (nel caso in cui ricorrano determinate condizioni economico/finanziarie). Il tutto nel rispetto di quanto normativamente previsto.

In assenza di ciò, l’associazione non potrà operare con la qualifica di Ente del terzo Settore.

In conclusione, anche a fronte dell’esperienza personale maturata in ambito professionale, vale la pena sottolineare come, in particolare in presenza di realtà articolate, sia sempre opportuna, pure nel caso di associazione non riconosciuta, tanto la previsione di tali organi, quanto la loro puntuale disciplina nello statuto (taluni enti prevedono addirittura regolamenti ad hoc), che ne specifichi la composizione, l’organizzazione interna e le specifiche funzioni.

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Codice Civile artt. 14 – 38
Corte di cassazione n.25748/2008;
Corte di cassazione n.26290/2007;
Corte di cassazione n.718/2006;
Corte di cassazione n.8919/2004.
Corte di cassazione n.1018/1975
Corte di cassazione n.1408/1993
Corte di cassazione n.2965/1990
Manuale di Diritto Privato. Torrente – Schlesinger. A cura di Franco Anelli e Carlo Granelli. Giuffrè 2021
Manuale di diritto privato. Francesco Gazzoni. Edizioni scientifiche Italiane 2009
Le associazioni, le fondazioni, i comitati. Francesco Galgano. Cedam 1996
Delle persone giuridiche. Libro Primo. Delle persone e della famiglia. Commentario del Codice Civile. Francesco Galgano. Zanichelli 2006