Direzione, coordinamento e controllo degli Enti del Terzo settore

Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Di Dott.ssa Alessandra Morelli – Studio Limardi

Articolo Pubblicato sulla rivista Filodiritto il 12 marzo 2020. Tutti i diritti sono di Filodiritto.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2243 del 5 marzo u.s., nel ripercorrere il perimetro entro cui un’organizzazione può acquisire la qualifica di Ets, ha fornito le prime linee guida per verificare i requisiti soggettivi degli enti che si iscriveranno al Registro unico (RUNTS).

In particolare, la nota si sofferma sul tema della direzione, coordinamento e controllo degli Ets ponendosi l’obiettivo di arginare ogni possibile aggiramento indiretto della previsione normativa che stabilisce l’esclusione dal Terzo settore delle categorie elencate nell’articolo 4, comma 2 del Decreto legislativo n. 117/2017 (Cts).

Quest’ultimo, infatti, nell’ individuare una serie di soggetti esclusi dal Terzo settore – quali pubbliche amministrazioni, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro – preclude l’accesso anche a tutti gli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» dai suddetti soggetti.

È proprio sulle nozioni di controllo, direzione e coordinamento che, in assenza di un’espressa definizione nel Cts, si pongono i principali dubbi interpretativi. La ratio degli “enti esclusi” ex articolo 4, infatti, non sembrerebbe essere quella di negare tout court la partecipazione in un Ets, ma soltanto l’assunzione di una posizione di influenza dominante sugli stessi tale da condizionarne le scelte. Appare, quindi, quanto mai necessario individuare le modalità con le quali i cd. enti esclusi potrebbero arrivare ad acquisire un eccessivo potere negli Ets.

Sul punto, occorre evidenziare che se da un lato – come sopra chiarito – nel Codice del Terzo settore non è rinvenibile alcuna nozione di controllo, direzione e coordinamento, dall’altro il medesimo Decreto legislativo 117/2017 fornisce una chiave interpretativa di tali concetti.  L’articolo 3, infatti, nel designare il sistema delle fonti applicabili agli Ets, stabilisce che in mancanza di un’espressa disciplina contenuta nel Decreto legislativo 117/2017, trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Alla luce di tale previsione, la nota del 5 marzo u.s. ha specificato che – ai fini della direzione, del coordinamento e del controllo degli Enti del Terzo settore – debbano ritenersi applicabili gli articoli 2359 e 2497 codice civile, previo adattamento alla natura non societaria degli enti.

Con riferimento alla nozione di controllo, l’articolo 2359 codice civile distingue le ipotesi di controllo «di diritto» –   in presenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale, tale da determinare la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria – e «di fatto» – in presenza di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o di vincoli contrattuali idonei in tal senso.

Posto che, come è noto, gli Enti del Terzo settore non possano essere costituiti in forma societaria e che, pertanto, un’eventuale situazione di controllo non possa essere valutata con riferimento alla misura della partecipazione al capitale, la richiamata norma fornisce, comunque, uno spunto importante per identificare la situazione controllo rilevante ai fini dell’articolo 4, comma 2 del Decreto legislativo. 117 del 2017.  La sussistenza del controllo, infatti, ben potrebbe essere verificata con riferimento all’effetto finale determinato dalla partecipazione maggioritaria sull’ente.

Nello specifico, come si legge nella nota, la situazione di controllo «di diritto» potrebbe verificarsi nel Terzo settore laddove l’atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso – oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi – la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare di indirizzo o nell’organo amministrativo, a prescindere dalla dallo schema di governance assunto dall’Ets.

Secondo il Ministero, più complessa risulterebbe, invece, la verifica del controllo «di fatto» derivando, questo, da situazioni non contemplate nell’atto costitutivo/statuto e, pertanto, oggettivamente riscontrabili solo alla luce delle circostanze del caso concreto. A tal fine sarebbe quindi necessario un accertamento caso per caso, anche con l’analisi di documenti interni all’ente, come i verbali degli organi amministrativi o i contratti stipulati.

Considerazioni simili a quelle sopra esposte con riferimento al controllo, valgono in relazione all’eventuale sussistenza di una situazione di direzione e coordinamento da parte di soggetti appartenenti alle categorie c.d. escluse dal Terzo settore. In particolare, il riferimento normativo richiamato in tal senso è fornito dagli articoli 2497 e seguenti in materia di attività di direzione e coordinamento nell’ambito dei gruppi societari.

Non essendo contenuta nelle disposizioni del codice civile una specifica nozione di attività di direzione e coordinamento, questa deve essere identificata come l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni strategiche ed operative dell’ente.

Con riferimento al Terzo settore, su tale attività, intesa come gestione e direzione unitaria dell’ente, sarebbe necessaria una verifica in concreto, valutando la presenza di elementi idonei ad indicare un’effettiva influenza sulla gestione dell’ente da parte di un soggetto escluso ex articolo articolo 4, comma 2 del Cts.

In definitiva, il Ministero con la nota in commento ha stabilito che, se la ratio della disposizione di cui all’articolo 4, comma 2 del Tcs è quella di precludere l’adozione della qualifica di Ets ad enti equiparabili (anche in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi decisionali) ai c.d. soggetti esclusi, deve comunque considerarsi ammissibile la possibilità per questi ultimi di partecipare alle organizzazioni del Terzo Settore. Tale partecipazione, tuttavia, non dovrà in alcun modo tradursi sia nell’esercizio, da parte dei soggetti esclusi, di un’influenza dominante sull’Ets, sia nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini della gestione dell’ente.